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Il nostro studio ha sede in montagna e adoriamo i funghi, da vedere e da mangiare.

Se

-sei un consumatore e ti capita di domandarti se i funghi che acquisti o mangi al ristorante sono “a norma”

-sei invece la persona che vende o cucina i funghi al consumator qui sopra

allora ti suggeriamo di leggere questo breve paragrafo informativo

La raccolta e la commercializzazione dei funghi sono regolate dalla Legge 23 agosto 1993, n 352 -Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (modificata dal DPR 14 luglio 1995, n 376). Si stabiisce in particolare che:

  • la vendita è soggetta ad autorizzazione ed è assoggettata alle normative sulla vendita di ortofrutticoli;
  • gli esercenti vengono autorizzati solo previa presentazione di una specifica SCIA e verifica della loro capacità di riconoscere le specie fungine;
  • per quanto riguarda i funghi secchi (12% di umidità residua) viene definita una lista positiva di specie e viene fissata la conservabilità massima del fungo secco pari a massimo 12 mesi dal confezionamento;
  • viene vietata la vendita al minuto di funghi secchi sfusi eccetto Boletus edulis e porcini
  • deve essere facilmente visibile sulla confezione la denominazione scientifica (di tutte le specie presenti);
  • i funghi commercializzabili possono  essere  conservati  sott’olio, sott’aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati ma devono obbligatoriamente essere trattati in modo da neutralizzare il rischio Clostridium botulinum.
  • per i funghi che non possono essere consumati crudi deve essere riportata sull’etichetta l’istruzione relativa all’obbligo di cottura;
  • gli obblighi non si applicano dove sia presente una dicitura come “ai funghi” o simili (funghi presenti come ingrediente dell’alimento).

Insieme alla legislazione nazionale, è sempre opportuno verificare l’esistenza di ulteriori indicazioni a livello regionale (ad esempio, per la nostra Regione, ossia l’Emilia-Romagna, la Legge Regionale 6/96 e smi)

Attenzione, però! Quanto sopra riportato si riferisce ai funghi epigei freschi spontanei. Per i funghi coltivati, i riferimenti sono altri, a partire dal Regolamento 1863/2004 che norma la commercializzazione dei funghi da coltivazione.

E questo è solo … un assaggio, per rimanere in tema culinario. Se sei un aspirante venditore di funghi o hai necessità di un consulente che ti supporti per la presentazione della SCIA e la redazione delle etichette specifiche, non esitare a contattarci. Potremo fissare un incontro telefonico oppure in video, in modo del tutto gratuito, per iniziare a discutere delle tue specifiche esigenze.

Post Author: CONSULENTE HACCP