Nel 2022, la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione per facilitare e armonizzare l’applicazione dei requisiti in materia di corrette prassi igieniche e di procedure basate sui principi del sistema HACCP. La comunicazione sostituisce quella del 2016 (2016/C 278/01) e tiene conto delle novità tecnico-scientifiche e normative degli ultimi anni ( ve ne avevo già parlato in questo post)
Partendo dal presupposto che il documento in questione non è un Regolamento, ma una Comunicazione dell’UE, il suo scopo è quello di fornire un orientamento e non è vincolante, anche se rappresenta un importante contributo alla creazione e al consolidamento delle “buone pratiche”.
Il paragrafo 3.3 dell’allegato I si concentra sugli animali infestanti. Nel pianificare e svolgere queste attività, si fa riferimento anche a questioni strutturali e gestionali, mirate alla prevenzione e già esaminate nella precedente comunicazione del 2016.
Esse includono:
- la cura e la manutenzione dei muri esterni,
- la gestione delle finestre (utilizzo di zanzariere) e delle porte,
- la pulizia di attrezzature e locali non in uso
- la gestione (prevenzione ed eliminazione) dei ristagni di acqua.
Inoltre, si incoraggia la gestione degli infestanti (prevenzione ed eliminazione) attraverso l’uso di esche e trappole idonee per gli infestanti di riferimento, valutando anche un vero e proprio risk assessment e pianificando attività di gestione (verifiche e ispezioni) per gli uccelli. È necessario rimuovere gli animali e gli insetti morti per ridurre il rischio di contaminazione e di contatto con gli alimenti, e gestire correttamente le sostanze chimiche, utilizzando prodotti autorizzati ai sensi del regolamento biocidi e stoccandoli correttamente, se immagazzinati all’interno dello stesso sito alimentare. Inoltre, se un problema risulta essere ricorrente, è necessario analizzare le cause.
Rispetto al documento del 2016, ci sono alcune novità, come il chiaro riferimento all’impiego secondo le condizioni di etichetta delle sostanze chimiche (per es. i biocidi rodenticidi) da non impiegare quali strumenti per il monitoraggio ma esclusivamente per la lotta ai roditori. L’impiego dei biocidi (qualsiasi tipologia) dovrebbe essere supportato da un’attenta valutazione dei rischi, che faccia riferimento anche alle condizioni ambientali, gestionali e strutturali del sito, avendo anche considerato le alternative non chimiche di intervento. Infine, la comunicazione ricorda che sarebbe preferibile ricorrere al supporto di imprese di disinfestazione professionale, ma se tale attività è svolta internamente, è necessario che il personale dimostri la propria competenza e un’organizzazione adeguata per svolgere in maniera conforme alla normativa vigente tali operazioni.
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