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Ieri, 6 febbraio, abbiamo letto tutti la notizia di una ragazza morta in seguito all’ingestione di un prodotto contenente  proteine del latte, cui era fortemente allergica. Nel momento in cui scrivo, l’alimento indiziato risulta un tiramisù vegano. Tralasciando i titoli fuorvianti della maggior parte delle testate online, che suonano più o meno come “muore dopo aver mangiato tiramisù vegano”, di fatto lasciando (fra)intendere al lettore disattento che un prodotto ha causato la morte in quanto vegano, molti commentatori sono perplessi riguardo la possibilità che un alimento vegan, ossia senza ingredienti di origine animale, possa contenere tracce di proteine del latte.

a sinistra, alcuni titoli fuorvianti

Vi ho già parlato in altri post di quali sono le modalità corrette per indicare gli allergeni ai consumatori e della pericolosità delle contaminazioni crociate. Al momento non possiamo sapere se e come sia avvenuta la contaminazione del tiramisù in questione. E’ possibile che la contaminazione sia avvenuta nello stabilimento, dove vengono prodotti anche tiramisù non vegani. Quindi veniamo al punto su cui ho visto parecchie discussioni, anche molto accese:” DEVONO SCRIVERE CHE  PUO’ CONTENERE TRACCE DI, O CHE IL TIRAMISU’ E’ PRODOTTO IN UNO STABILIMENTO CHE TRATTA ANCHE…!!”

No, non sono obbligati, perché queste diciture non sono obbligatorie in base al Reg.1169/2011. Le espressioni “può contenere tracce di…” o “prodotto in uno stabilimento che utilizza…” spesso presenti in etichetta, non sono disciplinate in modo preciso dalla legislazione europea né da quella nazionale. Esse vengono apposte in forza dell’art.36 del Reg. 1169/2011 (informazioni volontarie sugli alimenti, il famoso “may contain”) qualora l’OSA (operatore del settore alimentare) non riesca ad escludere la contaminazione accidentale del prodotto in questione con le sostanze allergeniche utilizzate nello stesso stabilimento per la produzione di altri alimenti, nonostante vengano utilizzate tutte le norme igienico/sanitarie richieste. In altri termini: l’OSA ha la responsabilità di prevenire, controllare e gestire il rischio di contaminazione incrociata del prodotto con ingredienti allergenici. Ciò comporta il puntuale aggiornamento dei manuali igienici di buone prassi e del sistema HACCP di ogni organizzazione, e l’adeguata formazione del personale.

Nella sola ipotesi in cui la corretta applicazione delle buone prassi e dell’HACCP non consentano di escludere il rischio di contaminazione crociata del prodotto con ingredienti allergenici, l’OSA può ricorrere all’informazione specifica in etichetta, riportando, a margine della lista ingredienti, una dicitura del tipo “può contenere …” seguita dal nome dell’allergene di cui non si è in grado di escludere la presenza.

Di fatto la dicitura “può contenere…” è facoltativa e, di fatto, affidata alla responsabilità del singolo OSA. Qundi, dove sta il problema? Che il risultato è un po’ una giungla. Vi sono operatori che appongono diciture cautelative in seguito ad un’attenta analisi del rischio, ed altri che appongono diciture del tutto generiche. Vi è mai capitato di incappare in etichette tipo “può contenere tracce di frutta a guscio, sedano”…e via con l’elenco di sei o sette allergeni diversi? Per chi è allergico, diventa davvero complicato capire se un alimento è adatto o meno ad essere consumato.

La mancanza di istruzioni operative precise fa sì che le informazioni dei cosiddetti “may contain” restino spesso troppo equivoche e rischiano di creare incertezza e confusione nel consumatore che, leggendo ad esempio “prodotto in uno stabilimento che utilizza latte” non sa concretamente se l’alimento che sta per acquistare possa davvero contenere latte, in quale quantità, con quale probabilità. Di fronte a simile generica informazione, il consumatore non è in grado di valutare pienamente e consapevolmente la presenza di un rischio per la sua salute (di fatto, cosa significa “può contenere tracce di latte”?).

Le aziende più attente, che per scelta si rivolgono a determinate fasce di consumatori, solitamente sono molto trasparenti in merito a questi aspetti. Mi sento di portare ad esempio Valsoia, che in questa pagina del suo sito istituzionale, spiega in dettaglio le proprie scelte in merito alla questione.

Aziende più piccole o meno segmentate, possono non avere la stessa attenzione o scegliere di non riportare alcun “may contain” per non perdere fette di mercato, ad esempio. Altre possono “esagerare” sul fronte opposto.

Nel caso in esame, inoltre, dobbiamo considerare che, ad oggi, non esiste una normativa di riferimento per poter identificare con certezza un prodotto come “vegano” , tanto che non è del tutto improbabile ritrovarsi di fronte a prodotti confezionati o a piatti preparati in locali come ristoranti e simili, indicati come vegani, oche riportano simbologie varie a foggia di V ma che contengono ad esempio albume d’uovo o latte. Quindi, se si è allergici a qualunque derivato animale, è una scelta sicuramente corretta e comoda andare in un locale vegan, ma è sempre e comunque cosigliabile far presente la propria condizione di allergici.

In conlcusione, quanto è successo è gravissimo e l’accertamento delle responsabilità deve essere lasciato alle autorità competenti; esprimere giudizi su questo o quell’OSA al momento è prematuro e , dal canto mio, inviterei i giornalisti a divulgare le notizie in modo più preciso. Corretto dare diffusione alla notizia del ritiro del tiramisù (ritiri che avvengono quotidianamente e che sono sempre pubblicati sul sito del Ministeo della Salute). Corretto dare la notizia del triste episodio relativo alla sfortunata ragazza. Prematuro, incolpare il ristorante o il produttore o il distributore, perché non si sa ancora chi sia il “colpevole”. Incommentabili e fuorivanti, i titoli acchiappa like e flame che associano uno shock anafilattico grave ad una particolare scelta alimentare.

Post Author: CONSULENTE HACCP